
Formazione sulla sicurezza sul lavoro: il nuovo Accordo Stato-Regioni approvato il 17 aprile 2025
L’accordo è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore
Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’Accordo n. 59/CSR, che aggiorna e integra le disposizioni in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Principali novità introdotte dall’Accordo
- Unificazione e aggiornamento degli Accordi precedenti: l’Accordo abroga e sostituisce gli Accordi n. 221/CSR del 21 dicembre 2011, n. 158/CSR del 25 luglio 2012 e n. 128/CSR del 7 luglio 2016, accorpando e aggiornando le disposizioni precedenti.
- Definizione dei contenuti minimi e delle modalità della formazione: l’Accordo stabilisce la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione per tutti i soggetti obbligati, inclusi datori di lavoro, lavoratori e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
- Verifica finale di apprendimento obbligatoria: è prevista una verifica finale obbligatoria per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Riconoscimento della formazione pregressa: i corsi di formazione già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo, i cui contenuti siano conformi all’Accordo stesso, sono riconosciuti.
Implicazioni per le piccole imprese e gli operai edili
Per le piccole imprese e gli operai edili, l’Accordo introduce specifiche disposizioni:
- Formazione per i datori di lavoro: i datori di lavoro sono tenuti a frequentare un corso di formazione di durata minima di 16 ore, da completare entro e non oltre 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo. Il corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria, integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri” della durata minima di 6 ore.
- Formazione per gli operatori addetti alla conduzione di attrezzature: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature già ricomprese. I corsi di formazione per nuove attrezzature devono essere frequentati in modo che vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
- Formazione nel comparto delle costruzioni: i percorsi formativi che rientrano nell’ambito del progetto nazionale “16ore-MICS” (Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza), definiti da FORMEDIL (Ente unico formazione e sicurezza) ed erogati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, sono riconosciuti integralmente corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica di cui all’Accordo.
Prossimi passi
L’Accordo è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore. Fino a 12 mesi dall’entrata in vigore, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni abrogati dal nuovo Accordo.
Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il documento ufficiale dell’Accordo n. 59/CSR sul sito della Conferenza Stato-Regioni: https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2025/seduta-del-17-aprile-2025/atti-17-aprile-2025/repertorio-atto-n-59csr/