Patente a crediti: come funziona? Come presentare la domanda?
L’ispettorato del lavoro ha pubblicato la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente
Dal 1° ottobre 2024, entrerà in vigore il nuovo sistema di patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, introdotto dal decreto legge Pnrr.
Questo sistema prevede che ogni operatore disponga di almeno 15 crediti per poter lavorare nei cantieri edili. Al momento del rilascio, la patente digitale assegna 30 crediti iniziali, con la possibilità di incrementare questo punteggio fino a 100 crediti. Questo nuovo strumento è obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi, ad eccezione di coloro che offrono servizi puramente intellettuali o di fornitura.
Il principale obiettivo del nuovo sistema di patente a crediti è quello di contrastare il lavoro irregolare e migliorare la sicurezza nei cantieri edili, settori in cui, purtroppo, si registra un alto numero di infortuni, anche mortali
La patente è obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, anche se con sede Ue o extra Ue. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti fuori dalla Ue devono presentare sul portale Inl l’autocertificazione dell’avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dal Paese d’origine.
Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare. Alcuni requisiti richiesti possono essere autocertificati (iscrizione alla Camera di commercio, possesso del Durc valido, della certificazione di regolarità fiscale, se previsto), altri certificati con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (adempimento degli obblighi formativi, possesso di Duvri valido, designazione Rspp se previsto)
La sospensione della patente a crediti è obbligatoria per un massimo 12 mesi in caso di infortuni nel cantiere da cui deriva la morte di uno o più lavoratori, per colpa grave del datore di lavoro, o suo delegato, o dirigente. L’adozione del provvedimento cautelare di sospensione è obbligatoria, fatta diversa valutazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
La sospensione è invece possibile fino a 12 mesi nel caso di infortunio nel cantiere che determini inabilità permanente di uno o più lavoratori e o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente. La sospensione è adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte.
Durata della sospensione
La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere dove si è verificata la violazione.
Attribuzione dei crediti
Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti. Il punteggio può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.
Attribuzione di ulteriori crediti
All’adozione iniziale di 30 crediti – 10 crediti al momento del rilascio in base alla data di iscrizione alla Camera di commercio a cui si aggiunge un credito per ciascun biennio successivo al rilascio, in mancanza di provvedimenti di decurtazione, sino ad un massimo di 20 crediti -, ai quali si possono sommare fino ad ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti in formazione 4.0. In particolare fino a 30 sono attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro (come gli investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri). Fino a 10 crediti sono attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi (possesso di Certificazione Soa di I e II classifica; applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera).
Come funziona esattamente questo sistema e come presentare la domanda?
In attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali – n. 132 del 18 settembre 2024 – che introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a crediti, l’Ispettorato Nazionale del lavoro pubblica la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.
A decorrere dal prossimo 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/
In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it secondo il modello allegato alla circolare e reperibile al seguente link.
Eventuali quesiti inerenti ai contenuti della circolare potranno essere inviati all’indirizzo e-mail: PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it.